Art. 91 – Segnalazione

Art. 91 – Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e’ costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di piu’ subacquei in immersione, e’ sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e’ dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unita’ da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.


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